Savignano sul Rubicone, 12/01/2018
Gentile Cliente,
con la presente si ricorda che l’art. 2 del D.L. 50/2017 ha modificato (anticipandolo notevolmente) il termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione IVA per l’acquisto di beni e servizi.
In base alle nuove diposizioni la registrazione delle fatture di acquisto sui registri contabili (con conseguente diritto alla detrazione della relativa iva a credito) deve avvenire:
- anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
- in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa all’anno di ricezione della fattura; (in luogo della precedente formulazione “al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto”).
Alla luce di tale modifica, come da più parti evidenziato, emergono non poche difficoltà nella gestione delle fatture relative alle operazioni che si considerano effettuate nel mese di dicembre, in quanto non sempre la consegna delle fatture al cliente avviene entro il 31 dicembre (cioè entro l’anno di effettuazione dell’operazione).
Anche alla luce della nuova normativa ci preme ribadire nuovamente l’importanza della consegna periodica e puntuale dei documenti contabili.
Ricordiamo che la consegna dei documenti contabili deve avvenire mensilmente entro e non oltre il 10 di ogni mese; il tutto al fine di garantire al Cliente la detrazione dell’iva a credito nonché il corretto e tempestivo espletamento di tutti gli adempimenti contabili e fiscali.
In particolare si fa presente che la consegna dei documenti contabili oltre i termini previsti dalla nuova normativa comporta la perdita del diritto alla detrazione dell’IVA a credito (l’IVA a credito va persa).
Ad esempio: se ci viene consegnata una fattura datata 2017 oltre il 16/03/2018 (termine di versamento del saldo dell’IVA annuale), sarà necessario provvedere a rielaborare la dichiarazione iva già fatta al fine di inserire la fattura e correggere il risultato della liquidazione annuale, e tale nuova elaborazione potrebbe comportare ulteriori costi a carico del cliente in termini di ulteriori competenze da corrispondere allo studio.
Inoltre, nel caso di fatture di acquisto senza iva con reverse charge, è necessario provvedere alla consegna immediata anche di tali documenti, in quanto se la consegna avviene fuori dai termini, l’iva a credito “integrata” sulla fattura di acquisto diventa indeducibile e pertanto l’iva a debito sull’autofattura diventa interamente da versare all’erario.
Visto tutto quanto sopra si invita la Spett.le Clientela a consegnare TUTTE le fatture relative al 2017 entro e non oltre il 31 gennaio 2018.
Restando a disposizione per ogni chiarimento in merito cogliamo l’occasione per porgere i nostri più graditi saluti.
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